Bonus vacanze, istruzioni d’uso per le strutture ricettive

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Il bonus vacanze introdotto dal decreto rilancio ha suscitato grandi polemiche tra gli operatori del mondo hospitality: c’è chi ha dichiarato che non lo accetterà, chi invece non vuole perdersi questa opportunità per incrementare l’occupazione e gli introiti. Ma vediamo in dettaglio quali sono le incombenze per le strutture ricettive che accettano il bonus vacanze (a questo link invece si trovano tutti i dettagli dell’agevolazione per il turista, a chi spetta e come richiederla).

Le strutture che decidono di aderire al bonus vacanze non devono fare altro che confermarlo al cliente in fase di prenotazione. All’arrivo in struttura, al momento del pagamento della somma dovuta, il cliente deve comunicare il proprio codice fiscale ed il codice univoco o in alternativa esibire il QR code. Entrambi gli sono stati assegnati alla conferma del bonus vacanze attraverso l’app IO.

Per poter applicare lo sconto, chi fornisce il servizio turistico deve inserire i suddetti dati, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “la mia scrivania – Servizi per – comunicare”).

In questo modo, viene verificato in tempo reale lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto. La persona che usufruisce dello sconto deve essere l’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

I dettagli della procedura

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi. Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, mediante l’identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

A questo link sono disponibili i dettagli sulla registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Dall’area «Mia scrivania» scegliere > Servizi per

Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze

L’addetto della struttura ricettiva deve inserire i seguenti dati del cliente beneficiario del bonus vacanze:

  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
  • il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Va data conferma dell’applicazione dello sconto per procedere a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.

Il recupero dello sconto

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.

Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Il codice tributo da indicare nel modello F24 è 6915 (operativo dal 1° luglio 2020). Sul modello fiscale si trova nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

La cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, è possibile cedere il relativo credito d’imposta – totalmente o parzialmente – a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Non servono commercialisti

Le strutture ricettive possono utilizzare sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito direttamente, mediante le proprie credenziali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza avvalersi di professionisti e intermediari fiscali (per esempio, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro).

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

 

Bonus vacanze, istruzioni d’uso per le strutture ricettive
- Ultima modifica: 2020-06-27T02:57:04+02:00
da Redazione

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